PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in conformità agli obiettivi dell'Unione europea, riconosce e promuove la responsabilità sociale delle imprese, quale condizione per la promozione dei diritti umani e dello sviluppo sostenibile e quale elemento di crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, da una maggiore coesione sociale e dal pieno rispetto dei diritti dei consumatori.
      2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, 9, 18 e 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, e in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e ai documenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ha lo scopo di favorire e di incentivare l'assunzione da parte delle imprese di comportamenti socialmente responsabili e di verificare che tali impegni siano effettivamente mantenuti e attuati.
      3. Lo Stato ha la responsabilità primaria di promuovere e garantire il rispetto e l'attuazione dei diritti umani riconosciuti dal diritto nazionale e internazionale; in particolare, lo Stato ha la responsabilità di assicurare che le compagnie multinazionali e le altre imprese che operano nel suo territorio, entro le loro rispettive sfere di attività ed influenza, garantiscano il rispetto di tali diritti, inclusi i diritti e gli interessi delle popolazioni indigene e di altri gruppi vulnerabili.
      4. Lo Stato promuove l'integrazione dei princìpi della responsabilità sociale delle imprese nel sistema di istruzione e formazione, generale e professionale, in materia di gestione d'impresa.

 

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Art. 2
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si intende per:

          a) «responsabilità sociale delle imprese»: l'integrazione volontaria da parte delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate di finalità di tutela degli interessi sociali ed ecologici;

          b) «parti interessate»: i soggetti che hanno un interesse specifico nella sopravvivenza dell'impresa, nel miglioramento dei suoi risultati economici e nella sua azione sociale e, in particolare, i soci, i dipendenti, la comunità locale, i fornitori, i clienti, gli utenti e i consumatori, i risparmiatori, le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni non governative.

Art. 3.
(Istituzione dell'Autorità per la responsabilità sociale delle imprese).

      1. È istituita l'Autorità per la responsabilità sociale delle imprese, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze. Le designazioni del Governo in merito alle nomine sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini di cui al comma 1, possono procedere all'audizione delle persone designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti delle Commissioni parlamentari.

 

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      3. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata esperienza e competenza nei settori in cui opera la stessa Autorità.
      4. Il curriculum dei componenti dell'Autorità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai relativi decreti di nomina.
      5. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica.

Art. 4.
(Compiti dell'Autorità e rapporti istituzionali).

      1. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

          a) stabilire gli indicatori di tipo quantitativo e qualitativo per la definizione dei comportamenti socialmente responsabili, facendo riferimento alle più avanzate norme esistenti, ai principali trattati internazionali e alle indicazioni delle autorità dell'Unione europea in materia di responsabilità sociale e di sviluppo sostenibile. Tra gli indicatori di comportamenti socialmente responsabili devono essere considerati il rispetto del diritto alle pari opportunità, alla non discriminazione, alla sicurezza della persona, dei diritti dei lavoratori come stabiliti dalle convenzioni dell'OIL ratificate dall'Italia, l'assenza di lavoro infantile, il rispetto del diritto ad una remunerazione che assicuri un adeguato tenore di vita, ad orari di lavoro sostenibili, alla libertà di associazione e di contrattazione collettiva, la salvaguardia dell'ambiente e la promozione dello sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti dei consumatori e degli utenti;

          b) predisporre gli strumenti per accertare l'impatto sociale e ambientale delle imprese su tutta la filiera produttiva e per valutare i risultati delle iniziative socialmente responsabili dalle stesse messe in atto;

 

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          c) diffondere tra le imprese, e in particolare tra le piccole e medie imprese, la cultura della responsabilità sociale;

          d) promuovere la conoscenza da parte dell'opinione pubblica delle iniziative socialmente responsabili;

          e) garantire che l'impegno sociale delle imprese sia effettivo e non ingannevole, anche mediante la verificabilità, da parte delle parti interessate, dei risultati delle azioni socialmente responsabili;

          f) elaborare un codice di condotta per le imprese italiane che operano all'estero, particolarmente nei Paesi delle regioni in cui sono presenti conflitti sociali violenti o grave depauperamento ambientale, che tenga conto dei principali trattati internazionali in tema di lavoro, diritti umani, protezione dell'ambiente;

          g) selezionare, sulla base degli indicatori di cui alla lettera a), i progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7, anche valutando il grado di coinvolgimento delle parti interessate nella elaborazione e nell'attuazione dei progetti medesimi.

      2. L'Autorità riferisce alle Camere sui risultati dell'attività svolta presentando una relazione annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni parlamentari competenti.
      3. L'Autorità trasmette alle Camere e al Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche legislative e regolamentari necessarie alla promozione della responsabilità sociale delle imprese.
      4. L'Autorità collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e con le amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
      5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria per l'adempimento delle sue funzioni.
      6. L'Autorità approva entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme attinenti l'organizzazione interna, le procedure per l'emanazione

 

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dei provvedimenti di sua competenza e per la partecipazione alle attività del Forum di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Forum consultivo).

      1. Al fine di coadiuvare l'Autorità nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 4 e di assicurare la più ampia partecipazione delle parti interessate alla definizione degli indicatori di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera a), alla valutazione e alla verifica dei comportamenti socialmente responsabili e all'individuazione delle misure più adeguate per incentivare tali comportamenti, è istituito, con funzioni consultive dell'Autorità, un Forum di venticinque esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      2. Il Forum è composto da:

          a) tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

          b) tre rappresentanti delle associazioni di categoria della produzione industriale maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui uno per le piccole e medie imprese;

          c) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore dell'artigianato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          d) due rappresentanti delle associazioni di categoria del settore del commercio maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

          e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

 

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          f) due rappresentanti delle organizzazioni non governative e delle associazioni impegnate nella promozione e nella protezione dei diritti umani e due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

          g) due rappresentanti degli organismi rappresentativi delle autonomie locali;

          h) due rappresentanti delle associazioni del settore delle aziende dei servizi pubblici locali;

          i) due rappresentanti della comunità scientifica e del mondo universitario di comprovata competenza ed esperienza in materia di responsabilità sociale delle imprese;

          l) due rappresentanti indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

      3. Le spese per la partecipazione al Forum sono a carico dell'Autorità.
      4. Le funzioni di segreteria del Forum sono assicurate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
      5. Il Forum, con regolamento interno approvato dall'Autorità previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le norme procedurali attinenti al suo funzionamento, in particolare relativamente alle modalità per il rilascio dei pareri, prevedendo, con riferimento a tale funzione, la costituzione al proprio interno di gruppi di lavoro e di commissioni ristrette.
      6. Nella valutazione dei progetti da ammettere alle agevolazioni di cui all'articolo 7 e nella valutazione dei comportamenti sociali delle imprese, l'Autorità garantisce la partecipazione del Forum.

Art. 6.
(Informazione e comunicazione).

      1. Per l'attuazione delle iniziative di informazione sulle finalità e sui benefìci

 

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previsti dalla presente legge e di comunicazione delle iniziative socialmente responsabili promosse dalle imprese, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
      2. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 1 sono definite dall'Autorità, sentito il Forum consultivo, mediante un programma di comunicazione, approvato dal Ministro delle attività produttive, di intesa con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali.
      3. Nel programma di cui al comma 2 sono indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per la realizzazione delle attività informative, i princìpi, i criteri e gli strumenti necessari per la realizzazione delle iniziative di comunicazione, utilizzando a tale fine prioritariamente la diffusione sui mezzi radiotelevisivi in orari di buon ascolto e con particolare riferimento alle trasmissioni effettuate dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, compresi quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le modalità, la durata e gli ambiti territoriali che riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e l'eventuale istituzione di siti INTERNET.
      4. La Presidenza del Consiglio dei ministri riserva alla comunicazione sulle iniziative delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 7 una quota dei messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, può trasmettere a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 7 giugno 2000, n. 150.
      5. Il Ministro delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana Spa, concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, assicurano che, nel contratto di servizio, la parte relativa all'offerta radiofonica e televisiva garantisca ampio spazio all'informazione sulle finalità della presente legge e sulle iniziative delle imprese ammesse alle agevolazioni di cui all'articolo 7.
 

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      6. Le concessionarie radiotelevisive e le società autorizzate possono destinare alle finalità della presente legge i messaggi di utilità sociale di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'adozione di norme recanti incentivi alle imprese socialmente responsabili).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi del comma 2, un decreto legislativo recante agevolazioni fiscali per la realizzazione di progetti di responsabilità sociale da parte delle imprese, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introduzione di un contributo nella forma di credito di imposta per le spese relative a progetti diretti allo sviluppo di tecnologie produttive pulite, a migliorare le condizioni di salubrità dell'ambiente di lavoro, all'educazione e alla formazione a distanza dei propri dipendenti e delle loro famiglie, all'approntamento di servizi utili alla conciliazione dei tempi della vita familiare con la vita lavorativa, alla realizzazione di asili, mense, biblioteche e palestre aziendali, ad agevolare l'accesso alle sedi dell'azienda a persone disabili, allo sviluppo di prodotti e processi a basso impatto ambientale, alla tutela ambientale, con particolare riferimento al miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità comunque interessate alle attività dell'impresa, e alla realizzazione di campagne contro l'analfabetismo, per l'assistenza sanitaria, contro la fame e la mortalità infantile, contro il lavoro minorile e per la formazione professionale e l'avvio al lavoro, per la conservazione e il restauro dei beni del patrimonio culturale, per l'adozione di procedure di conciliazione nel contenzioso tra aziende e consumatori o utenti;

 

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          b) previsione, fermi restando i princìpi di cui all'articolo 8 della legge 7 aprile 2003, n. 80, concernenti la graduale riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di una riduzione delle aliquote dell'imposta a favore dei soggetti che, comunque, introducono indicatori di responsabilità sociale e di compatibilità ambientale nei processi produttivi asseverati da sistemi di certificazione dei medesimi, ovvero di etichettatura del prodotto o del servizio, che ne garantiscano la sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), di cui al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, ed al marchio di qualità ecologica (Ecolabel) di cui al regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, sulla base di intese con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo altresì il concorso delle regioni alla definizione, con legge, dei predetti indicatori di compatibilità ambientale e la possibilità per le regioni medesime di variare l'aliquota dell'imposta differenziandola per settori di attività e per categorie di soggetti passivi in base a criteri di compatibilità ambientale;

          c) introduzione, a favore delle piccole e medie imprese, di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, finalizzato ad incentivare la certificazione sociale, l'approvazione di bilanci ambientali, sociali e di sostenibilità, la partecipazione al sistema (EMAS), di cui al citato regolamento (CE) n. 761/2001, in ragione della spesa sostenuta dalle imprese per gli adempimenti connessi all'ottenimento delle iscrizioni e delle certificazioni;

          d) previsione, fermi restando i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), e all'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, di quota parte delle

 

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somme conferite sotto forma di erogazione liberale ad enti o istituzioni pubblici, fondazioni, associazioni e organizzazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale, sociale e ambientale e di tutela dei consumatori senza scopo di lucro;

          e) previsione della partecipazione delle parti interessate alle fasi di predisposizione e di verifica dell'attuazione dei progetti da ammettere ai benefìci di cui alla lettera a);

          f) previsione della possibilità di ottenere i benefìci di cui al presente articolo anche per progetti da realizzare all'estero, in particolare nelle aree svantaggiate del pianeta;

          g) previsione di una disciplina tributaria di favore per il commercio equo e solidale, diretta ad attenuare il prelievo fiscale sul reddito derivante dall'importazione e dalla distribuzione di prodotti alimentari, artigianali e agricoli provenienti dai Paesi in via di sviluppo, a condizione che: i prodotti non implichino sfruttamento del lavoro infantile e minorile, in conformità alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176; il lavoro locale, impiegato per la realizzazione dei prodotti, assicuri una giusta retribuzione e pari opportunità senza distinzioni di sesso, età, condizione sociale, religione o convinzioni politiche; i prodotti oggetto del commercio equo e solidale siano riconoscibili dal consumatore finale mediante un sistema di certificazione ed etichettatura idoneo a identificarne le qualità.

      2. Il Governo, ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, trasmette lo schema del medesimo decreto, corredato dalle osservazioni della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alle competenti Commissioni parlamentari che esprimono il parere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

 

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      3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

Art. 8.
(Società a prevalente capitale pubblico).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare di concerto con il Ministro delle attività produttive e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità e i tempi per l'adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte delle imprese a prevalente capitale pubblico.

Art. 9.
(Modifica all'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287).

      1. All'articolo 3, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) trarre profitto, anche nelle attività di delocalizzazione della produzione, dallo sfruttamento del lavoro prestato in violazione delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati e negli accordi internazionali, in particolare nelle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificati dall'Italia».

Art. 10.
(Osservatorio nazionale sul dumping sociale).

      1. Al fine di fornire l'adeguato supporto informativo e di conoscenza del fenomeno di cui alla lettera d-bis) del comma 1

 

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dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotta dall'articolo 9 della presente legge, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sul dumping sociale, di seguito denominato «Osservatorio». L'Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

          a) vigila sul rispetto da parte delle imprese italiane nelle attività di delocalizzazione della produzione, nonché da parte delle imprese estere che operano in Italia, delle norme fondamentali sul lavoro contenute nei trattati, accordi e convenzioni internazionali, ratificati dall'Italia;

          b) segnala all'Autorità di cui all'articolo 3 della presente legge e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ed eventualmente all'autorità giudiziaria, violazioni e abusi, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'ordinaria attività di monitoraggio, delle norme di cui alla lettera a);

          c) segnala i prodotti commercializzati in Italia realizzati, anche da imprese estere, in violazione delle norme di cui alla lettera a);

          d) redige annualmente un rapporto sul dumping sociale, pubblicato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che provvede ad inviarlo alle regioni, alle amministrazioni locali, alle associazioni per i diritti umani, per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori e alle organizzazioni sindacali.

      2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, ed è composto da dieci membri scelti tra persone esperte in materia, di cui:

          a) due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

          b) uno designato dal Ministro delle attività produttive;

 

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          c) uno designato dal Ministro degli affari esteri;

          d) quattro designati dal Forum di cui all'articolo 5;

          e) due designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

      3. I membri dell'Osservatorio durano in carica tre anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, costituita presso lo stesso Osservatorio, è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e degli affari esteri.
      4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delle attività produttive e degli affari esteri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il funzionamento dell'Autorità, del Forum di cui all'articolo 5 e dell'Osservatorio, valutato complessivamente in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

 

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      2. Dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 7 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.